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Chirurgia estetica: omessa informazione e danno ingiusto

(Corte di Cassazione Civile, Sez. III, Sentenza n° 12830/2014).

La Suprema Corte di Cassazione, confermando un orientamento consolidato, ha precisato che quando ad un intervento di chirurgia estetica consegua un inestetismo più grave di quello che si mirava ad eliminare o ad attenuare, all’accertamento che di tale possibile esito il paziente non fosse stato compiutamente e scrupolosamente informato, consegue la responsabilità del medico per il danno derivatone, quand’anche l’intervento sia stato correttamente eseguito:

…la particolarità del risultato perseguito dal paziente e la sua normale non declinabilità in termini di tutela della salute consentono infatti di presumere che il consenso non sarebbe stato prestato se l'informazione fosse stata offerta e rendono pertanto superfluo l'accertamento, invece necessario quando l'intervento sia volto alla tutela della salute e la stessa risulti pregiudicata da un intervento pur necessario e correttamente eseguito, sulle determinazioni cui il paziente sarebbe addivenuto se dei possibili rischi fosse stato informato…

Il caso si occupa del risarcimento dei danni subiti da un paziente a seguito di un intervento di chirurgia estetica volto alla rimozione di un tatuaggio sulla spalla.

Il nucleo argomentativo della Sentenza può essere sintetizzato nei seguenti passaggi logici:

  • l’intervento era stato eseguito a regola d’arte;
  • incontroverso che si era verificato un danno alla salute sotto il profilo del peggioramento delle condizioni estetiche;
  • pacifico che non erano state fornite al paziente le informazioni rilevanti per consentirgli di maturare una decisione libera e consapevole.