La responsabilità del medico anche per la causa incerta o ignota
(Corte di Cassazione Civile, Sez. III, Sentenza n. 5590/2015)
La Suprema Corte affronta il delicato problema di chi, dopo essersi rivolto a una struttura sanitaria per porre rimedio ad una pregressa patologia, si ritrova, diversamente, ad avere risultati peggiorativi rispetto al momento del ricovero, peggioramenti non rinvenibili in una causa certa per l’incompletezza della documentazione clinica (es.: cartella clinica).
La Corte, in questo caso, ribadisce la tutela del danneggiato e dei suoi eredi, gravando la struttura sanitaria dall’onere di provare che non siano stati compiuti errori nell’esecuzione dell’operazione e che l’obiettivo aggravamento sia dovuto ad un fattore esterno a sé non imputabile:
…In tema di responsabilità civile nell’attività medico - chirurgica, il danneggiato ha l’onere di provare di essersi sottoposto all’intervento presso la struttura e di aver riportato, in conseguenza di esso, un obiettivo peggioramento delle proprie condizioni di salute. Spetta invece al sanitario o all’ente ospedaliero dimostrare non soltanto che non siano stati compiuti errori nella esecuzione dell’operazione, ma anche che l’obiettivo aggravamento sia dovuto ad un fattore esterno individuato, a sé non imputabile. Ne deriva che qualora rimanga incerta la causa dell’esito infausto, la situazione processuale di sostanziale incertezza circa l’assenza di colpa del medico e circa le cause dell’aggravamento non può essere fatta ricadere sul paziente…