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Mantenimento del figlio studente fuori corso

(Cass. Civ., Sez. I, Sent. n. 1858 del 01 Febbraio 2016).

 

Il caso in esame si occupa di un delicato tema che, molto spesso, diventa motivo di forte attrito tra gli ex coniugi: il mantenimento del figlio studente fuori corso.

 

Onora il padre e la madre non è solo un comandamento religioso, ma anche giuridico.

Per gli Ermellini, infatti, il figlio che non abbia il benché minimo rispetto per gli sforzi economici sostenuti dai propri genitori separati per mantenerlo all’università, dimostrando, in tal modo, uno scarsissimo rendimento, perde il diritto ad essere mantenuto.

L’obbligo dei genitori di mantenere il figlio fino all’indipendenza economica è previsto sia nelle coppie sposate, sia in quelle separate o divorziate.

Il Giudice, in questi ultimi due casi, fissa la misura dell’assegno di mantenimento che il coniuge non collocatario (ossia colui che non convive coi figli) deve versare all’altro o, se maggiorenne, direttamente al figlio.

Il diritto al mantenimento non spetta a chi, invece, sta in panciolle sul divano e non tenta, nemmeno lontanamente, di rendersi autonomo.

Come spiega la Suprema Corte, il dovere di mantenimento del figlio maggiorenne cessa ove il genitore onerato dia prova che il figlio abbia raggiunto l’autosufficienza economica oppure quando, pur posto nelle condizioni di raggiungere una autonomia economica, non ne abbia tratto profitto, sottraendosi volontariamente allo svolgimento di una attività lavorativa adeguata e corrispondente alla professionalità acquisita.

Lo stesso discorso va fatto nel caso di studenti universitariad oltranza”.

Non si può rimanere una vita sui banchi di scuola senza mostrare nessuno sforzo per superare gli esami:

L’onerato non ha il diritto di versare l’assegno di mantenimento nel caso in cui il figlio sia uno studente universitario fuori corso

Così facendo, infatti, si perde non solo la possibilità di laurearsi, ma anche l’assegno di mantenimento.