Caduta dell’alunno all’interno della scuola: responsabilità dell’istituto
(Cass. Civ., Sez. VI Civile – 3, Ordinanza n. 20475 del 12 Ottobre 2015).
L’istituto scolastico è responsabile per i danni alla persona subiti da un alunno all’interno della scuola. I presupposti di tale responsabilità sono:
- la prova del verificarsi del fatto dannoso e del nesso causale tra esso e l’insegnante;
- che l’infortunio si sia verificato all’interno dell’edificio scolastico, durante l’orario scolastico o comunque mentre il minore era sotto la responsabilità dell’istituto e degli insegnanti.
Il caso: i genitori di una minore convenivano in giudizio il Ministero della Pubblica Istruzione per sentirlo condannare al risarcimento dei danni subiti dalla figlia caduta all’interno dell’istituto scolastico da lei frequentato, ferendosi il labbro e lesionandosi due denti. Veniva chiamata in causa anche la Compagnia Assicuratrice della scuola elementare.
Nella fattispecie, la Corte di Cassazione ha rilevato che la dinamica precisa della caduta non era stata accertata, ma era emerso, dalle prove testimoniali, che l’infortunio si era verificato in classe.
La Suprema Corte, quindi, ha affermato la responsabilità dell’Istituto Scolastico per i danni subiti dalla minore, condannando il Ministero della Pubblica Istruzione all’integrale risarcimento dei danni patiti dall’allieva, sulla base del seguente principio di diritto:
Presupposto della responsabilità dell'insegnante per il danno subito dall'allievo, nonché fondamento del dovere di vigilanza sul medesimo, è la circostanza che costui gli sia stato affidato, sicché chi agisce per ottenere il risarcimento deve dimostrare che l'evento dannoso si è verificato nel tempo in cui l'alunno era sottoposto alla vigilanza dell'insegnante, restando indifferente che venga invocata la responsabilità contrattuale per negligente adempimento dell'obbligo di sorveglianza o la responsabilità extracontrattuale per omissione delle cautele necessarie - suggerite dall’ordinaria prudenza, in relazione alle specifiche circostanze di tempo e di luogo - affinché, fosse salvaguardata l'incolumità dei discenti minori. (Nella specie, la S. C ha confermato la sentenza di merito che aveva escluso la responsabilità dell’istituto scolastico con riguardo all'infortunio subìto da una minore dopo l'uscita di scuola, allorché, mentre era seduta sul parapetto della scala dell'edificio scolastico, era caduta all'indietro, in seguito alla spinta di un compagno) (Cass. n. 3081 del 2015 )...