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Mantenimento e capacità reddituale dei figli

(Cass. Civ., Sez. VI, Sent. n. 439 del 14 Gennaio 2016).

L’argomento, sicuramente sempre attuale, riguarda il mantenimento dei figli e la loro capacità reddituale.

La Suprema Corte, con la pronuncia in questione, ha evidenziando, occupandosi proprio del mantenimento dei figli, come l’incremento dei costi universitari non giustifichi la modifica delle condizioni di divorzio qualora tale aumento possa essere fronteggiato anche dalla loro capacità reddituale.

Il Collegio, motivando il rigetto del ricorso, compensava l’aumento dei costi dovuti al trasferimento di entrambi i figli nella sede universitaria di Urbino con la loro, seppur saltuaria, capacità reddituale, in quanto percettori di  borse di studio e di proventi da lavoro occasionale.

Pertanto, la Corte respingeva la richiesta della madre che pretendeva un assegno più corposo dall’ex marito non essendo, a suo dire, più in condizione, con il proprio reddito e con il contributo mensile di € 650,00, di fare fronte alle esigenze dei figli, ponendo, inoltre, a fondamento della propria domanda, il rifiuto del resistente di concorrere al 50% delle spese straordinarie sostenute per i figli e statuite con Sentenza dichiarativa di divorzio.

Cosi gli Ermellini:

deve ritenersi correttamente motivata la decisione dei giudici del merito, che hanno respinto la domanda di modifica dell'assegno di mantenimento avanzata dalla madre affidataria dei figli maggiorenni, atteso che l'incremento delle spese derivanti dal trasferimento di entrambi i figli ad altra sede universitaria era comunque compensato dalla sia pur saltuaria capacità reddituale degli stessi figli, i quali avevano dimostrato di non gravare stabilmente ed esclusivamente sui contributi economici dei genitori, percependo borse di studio universitarie, idonee ad abbattere i costi di permanenza nella sede universitaria, e svolgendo attività lavorative, estive e/o collaterali allo studio, tali da incrementare le loro disponibilità finanziarie

Ai fini della valutazione circa la sussistenza delle condizioni per la revisione del contributo dovuto dal genitore ai figli, pertanto, occorre tenere conto anche della loro capacità reddituale.