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Lesioni subite durante l’allenamento: risarcimento del danno

(Cass. Civ., Sez. III, Sent. n. 29886 del 19 Dicembre 2008).

La Suprema Corte si sofferma su un caso di lesioni subite durante l’allenamento e dell’azione promossa avanti la giustizia ordinaria per il relativo risarcimento del danno.

Le persone che svolgono un’attività sportiva, anche a livello amatoriale, spesso sono iscritte ad una federazione sportiva. In tali casi, con l’iscrizione alla federazione il tesserato diventa anche un associato tenuto al rispetto delle norme statutarie cui aderisce.

Purtroppo, nelle pieghe dei regolamenti federali può nascondersi una clausola arbitrale volta ad impedire che il tesserato si rivolga direttamente alla giustizia ordinaria.

Le materie di competenza della giustizia sportiva sono molte e vanno dal giudizio sull’illecito disciplinare (es. una discussione con un arbitro durante una gara) al reclamo avverso le sanzioni irrogate all’associato, fino alle controversie fra tesserati per fatti inerenti l’attività sportiva.

Ma c’è un limite!

La Suprema Corte ha affermato che gli iscritti ad una federazione sportiva sono tenuti a rimettere ad un giudizio arbitrale solo le controversie in materia di diritto sportivo che rientrino nella competenza statutaria degli organi federali di giustizia sportiva.

Il caso: nel corso di un allenamento di karatè Tizio veniva colpito da un altro allievo con un calcio al viso e, avendo riportato lesioni, citava l’associazione sportiva cui apparteneva per il risarcimento dei danni subiti.

La predetta associazione si costituiva in giudizio sostenendo che al momento dell’evento Tizio risultava iscritto alla Federazione, pertanto era obbligato al rispetto del regolamento federale che prevedeva la devoluzione delle controversie al giudizio degli arbitri anche in caso di lesioni.

Nell’esame della fattispecie, la Corte di Cassazione ha osservato che il mancato ricorso al collegio arbitrale non può determinare l’improcedibilità della domanda proposta avanti all’autorità giudiziaria, soprattutto allorquando è in discussione il diritto all’integrità fisica della persona.

Pertanto, la federazione risponde in giudizio in materia di risarcimento dei danni subiti dal tesserato in quanto non c’è alcun obbligo degli stessi di ricorrere preventivamente agli organi di giustizia federale, ciò in ossequio al principio di diritto:

…è opportuno rilevare che questa Corte ha già stabilito (Cass. S.U. n. 7132 del 1998) che le norme contenute nei regolamenti delle federazioni sportive, nel prevedere un articolato sistema interno per la risoluzione delle controversie tra soggetti inquadrati nella stessa federazione, non importano alcuna deroga alle norme statuali sulla giurisdizione del giudice ordinario in ordine alle dette controversie né sotto il profilo dell'istituzione di una giurisdizione speciale, né sotto quello dell'introduzione di un sistema di ricorsi amministrativi pregiudiziale all'azione giudiziaria, l'una e l'altro potendo essere disciplinati soltanto per legge, ma possono eventualmente introdurre solo una questione di competenza - ove con le indicate disposizioni si voglia ritenere rimessa la controversia ad un giudizio arbitrale…