Alunni in gita: gli insegnanti devono vigilare
(Cass. Civ., Sez. III, Sent. n. 2413 del 04 Febbraio 2014).
I muri dell’Istituto Scolastico non segnano i confini della responsabilità della scuola, ne interrompono l’obbligo di vigilanza gravante sugli insegnanti.
Infatti, l’onere di tutelare l’incolumità fisica degli allievi è presente anche durante le attività extrascolastiche.
Il caso: la madre di un allievo conveniva in giudizio il Ministero della Pubblica Istruzione e la Sig.ra Sempronia, affinché fossero condannati al risarcimento dei danni patiti dal figlio durante una gita scolastica. Nella fattispecie, durante una sosta nei pressi della tenuta di Sempronia, alcuni studenti, fra i quali la vittima, erano saliti su una catena di ferro posta tra due pilastri di mattoni, determinandone il distacco e il conseguente crollo dei pilastri.
Nel caso esposto, la Corte di Cassazione ha constatato che appariva evidentemente assurda l’idea che i docenti, allo scopo di impedire la prosecuzione dell’azione rivelatasi poi dannosa, non avessero altra possibilità se non quella di esercitare una sorta di coercizione fisica sui ragazzi. Infatti, i Giudici hanno rilevato come sia onere dei docenti trovare il modo di attivarsi per evitare che gli alunni loro affidati possano creare, per se e/o per altri, un contesto potenzialmente pericoloso.
Conseguentemente, la Suprema Corte ha affermato la responsabilità dell’Istituto Scolastico, condannando il Ministero della Pubblica Istruzione all’integrale risarcimento dei danni patiti dall’allievo, sulla base del seguente principio di diritto:
…La giurisprudenza di questa Corte, a partire dalla nota sentenza delle Sezioni Unite 27 giugno 2002, n. 9346, ha stabilito che la presunzione di responsabilità posta a carico dei precettori dall'art. 2048, secondo comma, cod. civ., trova applicazione in relazione al danno causato dal fatto illecito dell'allievo nei confronti dei terzi; mentre in relazione al danno che l'allievo abbia cagionato a se stesso tale previsione non trova applicazione, poiché non può ritenersi esistente, in tal caso, un fatto illecito obiettivamente antigiuridico. In detta seconda ipotesi, la responsabilità dell'istituto scolastico e dell'insegnante non ha natura extracontrattuale, bensì contrattuale, atteso che - quanto all'istituto scolastico - l'accoglimento della domanda di iscrizione, con la conseguente ammissione dell'allievo alla scuola, determina l'instaurazione di un vincolo negoziale, dal quale sorge a carico dell'istituto l'obbligazione di vigilare sulla sicurezza e l'incolumità dell'allievo nel tempo in cui questi fruisce della prestazione scolastica in tutte le sue espressioni...