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Risarcimento danni del terzo trasportato

(Cass. Civ., Sent. n. 16181 del 30 Luglio 2015).

Con una recente Sentenza, gli Ermellini hanno ribadito come il terzo trasportato danneggiato abbia la possibilità di agire direttamente nei confronti dell’Impresa Assicuratrice del veicolo su cui viaggiava al fine di ottenere il risarcimento del danno, senza doversi sobbarcare dell’onere di dimostrare l’effettiva distribuzione della responsabilità tra i conducenti dei mezzi coinvolti nel sinistro:

…la copertura sussiste quale che sia il titolo di responsabilita' nel rapporto fra trasportato e proprietario o conducente del veicolo…

Il terzo trasportato, pertanto,  deve richiedere il risarcimento del danno direttamente alla Compagnia Assicuratrice che assicura il mezzo sul quale era a bordo al momento del sinistro e, in applicazione dell’Art. 141 del Codice delle Assicurazioni, deve fornire la prova di aver subito un danno a seguito del sinistro, ma non delle modalità dell’incidente.

Tale linea, ribadisce la Corte, è stata anche “imposta” dalla Corte di Giustizia Europea.