Scuola di sci: danni subiti dall’allievo
(Cass. Civ., Sez. III, Sent. n. 2559 del 03 Febbraio 2011)
La Corte di Cassazione si sofferma sul tema “scuola di sci: danni subiti dall’allievo”.
L’affidamento di un minore ad una scuola di sci perché gli siano impartite lezioni, concretizza la ricorrenza di un contratto e comporta, a carico della scuola stessa, l’assunzione di obbligazioni di protezione volte a garantirne l’incolumità, rispondendo, conseguentemente, dei danni subiti dall’allievo.
La Suprema Corte ha affermato che la scuola di sci ed il maestro devono dare prova di aver adempiuto correttamente le proprie obbligazioni; in difetto di tale prova, essi possono essere ritenuti responsabili in ossequio al seguente principio di diritto:
Secondo la giurisprudenza di questa Corte, invero, nelle controversie instaurate per il risarcimento del danno da autolesione nei confronti dell'istituto scolastico e dell'insegnante, è applicabile il regime probatorio desumibile dall'art. 1218 c.c. (Cass., 3.3.2010, n. 5067). Alla stregua di tale disposizione, in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento. Anche nel caso in cui sia dedotto non l'inadempimento dell'obbligazione, ma il suo inesatto adempimento, al creditore istante sarà sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento (per violazione di doveri accessori, come quello di informazione, ovvero per mancata osservanza dell'obbligo di diligenza), gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto, esatto adempimento
La pronuncia in questione si è occupata del caso di un minore che, cadendo durante una lezione di sci, aveva riportato la frattura della tibia.
I genitori, di conseguenza, hanno citato in giudizio la Scuola di Sci e Snowboard chiedendo la condanna al risarcimento dei danni subiti dal proprio figlio.