Responsabilità medica per violazione del consenso informato
(Corte di Cassazione Civile, Sez. III, Sentenza n° 12205/2015).
La Suprema Corte di Cassazione torna a ribadire come, in caso di trattamento medico eseguito senza il rilascio preventivo del consenso informato da parte del paziente, il medico possa andare incontro a richieste di risarcimento del danno e, in determinati casi, anche a responsabilità penale:
…la possibilità di scegliere di non sottoporsi all’intervento è una eventualità che è preservata dal diritto al consenso informato. Quest’ultimo diritto consiste nella facoltà non solo di scegliere tra le diverse possibilità di trattamento medico, ma anche di rifiutare la terapia e di decidere consapevolmente di interromperla in tutte le fasi della vita ivi compresa quella terminale. Pertanto, la circostanza che l'intervento medico non preceduto da acquisizione di consenso sia stato, in ipotesi, risolutivo della patologia che il paziente presenta, non risulta idonea, di per sé, ad eliminare i danni conseguenti. Infatti, il beneficio tratto dall'esecuzione dell'intervento in queste ipotesi non "compensa" la perdita della possibilità di eseguirne uno meno demolitorio e nemmeno uno che, se eseguito da altri, avrebbe provocato meno sofferenza…
Il consenso informato, difatti, è il presupposto che legittimità il medico a operare e la mancanza di questo può essere fonte risarcitoria anche nel caso in cui l’atto medico non assentito non abbia recato danno alla salute del paziente.
Questa conclusione è dettata dal carattere plurioffensivo dell’inadempimento dell’obbligazione di acquisire il consenso informato che è suscettibile di ledere due entità ben distinte: il diritto alla salute e quello all’autodeterminazione terapeutica.