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La Legge 41 del 23 Marzo 2016: Omicidio stradale

La Legge 41 del 23 Marzo 2016: Omicidio stradale. Il provvedimento punisce con la reclusione da otto a dodici anni l’omicidio stradale colposo commesso da conducenti un veicolo a motore:

  • in stato di ebbrezza alcolica grave;
  • di grave alterazione psico-fisica conseguente all’assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope;
  • in stato di ebbrezza o alterazione psicofisica meno grave laddove si tratti di conducenti che esercitano professionalmente l’attività di trasporto di persone e di

È, invece, punito con la pena della reclusione da cinque a dieci anni l’omicidio stradale colposo commesso da conducenti di un veicolo a motore:

  • in stato di ebbrezza alcolica con minore tasso alcolemico;
  • che abbiano superato specifici limiti di velocità;
  • che abbiano attraversato le intersezioni semaforiche disposte al rosso;
  • che abbiano circolato contromano;
  • che abbiano effettuato manovre di inversione del senso di marcia in prossimità o in corrispondenza di intersezioni, curve o dossi;
  • che abbiano effettuato sorpassi azzardati.

La pena è diminuita fino alla metà quando l’omicidio stradale, pur cagionato da condotte imprudenti, sia conseguenza anche di una condotta colposa della vittima.

La pena è aumentata se l’autore del reato non ha conseguito la patente (o ha la patente sospesa o revocata).

Nel caso in cui il conducente provochi la morte di più persone ovvero la morte di una o più persone e le lesioni di una o più persone, la pena è aumentata fino ad un massimo di 18 anni .

È prevista una specifica circostanza aggravante nel caso in cui il conducente, responsabile di un omicidio stradale colposo, si sia dato alla fuga.

Si tratta di un novum legislativo legato alla soddisfazione di logiche emergenziali, connesse al fenomeno della criminalità stradale.

Il nuovo Art. 589-bis Cod. Pen., Omicidio stradale, pur mantenendo ferma la previsione della pena della reclusione da due a sette anni nel caso di omicidio colposo commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale (la previsione dell’Art. 589, comma 2, Cod. Pen. precedente alla novella), punisce:

  • al comma 2, con la pena della reclusione da otto a dodici anni l’omicidio stradale commesso dal conducente in stato di grave ebbrezza alcolica (oltre 1.5 g/l) o di alterazione psicofisica conseguente all’assunzione di sostanze stupefacenti (nel caso di conducente professionale, ai sensi del comma 3 dell’art. 589-bis Pen., è sufficiente un tasso alcolico superiore a 0.8 g/l);
  • al comma 4, con la pena della reclusione da cinque a dieci anni l’omicidio stradale commesso dal conducente in stato di ebbrezza alcolica media (tra 0.8 g/l e 1.5 g/l) e, al comma 5, dal conducente che ecceda i limiti di velocità (procedendo in un centro urbano ad una velocità pari o superiore al doppio di quella consentita e comunque non inferiore a 70 km/h, ovvero su strade extraurbane ad una velocità superiore di almeno 50 km/h rispetto a quella massima consentita) o che attraversi un’intersezione con il semaforo rosso o che circoli contromano o che inverta la marcia in prossimità o in corrispondenza di intersezioni, curve o dossi o a seguito di sorpasso di un altro mezzo in corrispondenza di un attraversamento pedonale o di linea continua.

Sono poi previsti vari aumenti di pena:

  • per il conducente che non abbia conseguito la patente di guida o abbia la patente sospesa o revocata o non abbia assicurato il proprio veicolo a motore (Art. 589-bis, comma 6, Cod. Pen.);
  • per il conducente che provochi la morte di più persone ovvero la morte di una o più persone e le lesioni di una o più persone; in tal caso prevede che si applichi la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni aumentata fino al triplo, fissando il tetto massimo in diciotto anni (Art. 589-bis, comma 8, Cod. Pen.);
  • per il conducente che, dopo aver cagionato l’omicidio stradale, si dia alla fuga (Art. 589-ter Pen.).

In tal caso, l’aumento previsto va da un terzo a due terzi e, in ogni caso, non può essere inferiore a cinque anni.