Responsabilità medica da diagnosi errata
(Trib. Palermo, Sez. III Civ., Sentenza n. 1227 del 26 Febbraio 2016)
Con la Sentenza in commento, la Giurisprudenza di merito affronta il tema della responsabilità medica da diagnosi errata, riconoscendo il danno da sindrome ansiosa.
Il caso riguarda una giovane donna di 34 anni cui veniva erroneamente diagnosticato un tumore al seno e per il quale il medico aveva dato indicazione di urgente intervento chirurgico.
La paziente, sottoscritto il consenso informato, rifiutava l’operazione e si rivolgeva ad altro Sanitario che, eseguiti nuovi accertamenti, giungeva ad escludere il quadro oncologico.
I danni emotivi sofferti a causa dell’errata diagnosi, stabilisce il Tribunale in epigrafe, devono essere risarciti.
…in ordine alla fattispecie risarcitoria fatta valere in giudizio, vale a dire quella del danno, […] può ricondursi causalmente agli addebiti mossi al Sanitario solo la sindrome ansiosa che ne è derivata, certificata dalle cure e dalle terapie alla medesima somministrate, giacché certamente l’avere temuto una recidiva per un lasso di tempo ancorché breve provoca un turbamento emotivo di natura ansiosa non indifferente…
Il turbamento emotivo di natura ansiosa sofferto dall’attrice, certificato da cure e terapie, viene pertanto considerato meritevole di risarcimento.
Quanto alla quantificazione del danno, il Tribunale ha tenuto conto dell’intensità, della durata temporale del patimento e della giovane età della paziente.
Inoltre, una diagnosi errata comporta la veicolazione di una informazione sbagliata produttiva di un profondo stato di preoccupazione, annullando o fortemente condizionando la possibilità di scelta.
Il descritto comportamento imperito del medico assume, infatti, rilevanza anche sotto il diverso profilo della capacità di autodeterminazione della paziente, poiché l’indicazione di una diagnosi errata determina la veicolazione di una informazione sbagliata che, oltre a produrre un profondo stato di preoccupazione, annulla o fortemente condiziona la capacità di autodeterminazione del paziente che, integrando un bene diverso da quello della salute, merita di essere risarcito autonomamente.