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Licenziamento e periodo di comporto: illegittimità

Licenziamento e periodo di comporto: illegittimità. Questo è il tema affrontato dalle Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione che, con Sentenza n. 13535 del 01 Luglio 2016, hanno dichiarato la illegittimità del licenziamento per superamento del periodo di comporto.

Per “periodo di comporto” s’intende quel lasso di tempo entro il quale il datore di lavoro non può licenziare un dipendente a causa della prolungata assenza per malattia.

La durata di tale periodo è stabilita dalla legge, dagli usi e, soprattutto, dal CCNL.

Orbene, il lavoratore assente per malattia e/o infortunio non può essere licenziato per superamento del periodo di comporto se la colpa della malattia e/o dell’infortunio sono ascrivibili in capo all’Azienda.

Questo è quanto stabilito dalla Suprema Corte di Cassazione che, accogliendo il ricorso di un insegnante, licenziato a causa del superamento del limite massimo dei giorni di assenza per patologia, ha precisato che:

le assenze del lavoratore per malattia non giustificano il recesso del datore di lavoro se l’infermità dipende dalla nocività delle mansioni o dell’ambiente di lavoro che non siano state eliminate o prevenute da parte dello stesso datore. Pertanto, se la malattia si aggrava in conseguenza di omissioni di cautele doverose da parte sua, le assenze non sono rilevanti ai fini del calcolo del periodo di comporto

Gli Ermellini, confermando un consolidato orientamento (illegittimità del licenziamento ove l’infermità sia causalmente dipesa dalla nocività delle mansioni o dell’ambiente di lavoro che il datore, in violazione dell’obbligo di sicurezza ex Art. 2087 Cod. Civ., ha omesso di prevenire o di eliminare), hanno cassato la pronuncia della Corte d’Appello di Bari che, non valutando le cause della sofferta e documentata patologia, non ritenevano l’aggravamento di quest’ultima dovuta ad omissione di cautele da parte del datore di lavoro.

Conseguentemente, la Corte d’Appello di Bari, aderendo alle statuizioni del Tribunale di Foggia, confermava il licenziamento dell’insegnante, invalido per causa di servizio, dichiarandolo legittimo per superamento del periodo di comporto.