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Non responsabile il medico di pronto soccorso per il decesso del paziente dopo l’affidamento ad altro reparto

Può essere ritenuto non responsabile il medico di pronto soccorso per il decesso del paziente dopo l’affidamento ad altro reparto?

La IV Sezione Penale della Corte di Cassazione affronta il delicato argomento con la recentissima  Sentenza n. 39838/2016.

Nel caso di specie, la paziente entrava in Pronto Soccorso lamentando dolori addominali e paravertebrali associati a forte sudorazione.

Il medico del Pronto Soccorso (imputato) aveva disposto tutti gli esami necessari (ECG, prelievo enzimi cardiaci ed esame saturimetrico), diagnosticando cardiopatia ischemica e fornendo la terapia più idonea.

Su disposizione dello stesso, la paziente veniva ricoverata presso la divisione di Medicina Generale, inoltrando le necessarie informazioni circa le condizioni della paziente agli infermieri del reparto.

Questi ultimi, sottovalutando la gravità del caso, ritenevano non necessario informare il medico responsabile poiché la situazione risultava loro sotto controllo.

Dopo circa 12 ore la paziente, a seguito di fibrillazione ventricolare, decedeva.

La Corte d’Appello di Caltanissetta confermava la pronuncia di assoluzione “per non aver commesso il fatto” emessa, in primo grado, dal Tribunale di Gela.

I giudici di merito, infatti, avevano evidenziato come l’evento non fosse ascrivibile all’imputato in quanto l’obbligo giuridico di praticare la terapia ritenuta idonea ad incidere positivamente sulla sopravvivenza della paziente non gravasse su di lui, ma sul medico responsabile del reparto ove la paziente era stata trasferita a seguito della diagnosi di cardiopatia ischemica.

Avverso tale decisione, il Procuratore Generale della Repubblica ricorre in Cassazione considerando illogico ritenere cessata la posizione di garanzia del medico di Pronto Soccorso (nei confronti della paziente) e, al contempo, affermare che fosse consuetudine organizzativa che gli infermieri continuassero a consultarlo anche dopo il ricovero in reparto.

Secondo i Giudici della Suprema Corte, l’ambito dell’obbligo di garanzia gravante sul medico di Pronto Soccorso può, in generale, ritenersi definito dalle specifiche competenze che sono proprie di quella branca della medicina che si definisce medicina d’emergenza o d’urgenza.

In tale ambito rientrano l’esecuzione di taluni accertamenti clinici, la decisione circa le cure da prestare e l’individuazione delle prestazioni specialistiche eventualmente necessarie.

Correlata a tali doveri, inoltre, può ritenersi la decisione inerente al ricovero del paziente ed alla scelta del reparto a ciò idoneo, mentre l’attribuzione della priorità d’intervento, detta triage ospedaliero, è procedura infermieristica.

Con particolare riferimento alla posizione di garanzia del medico che sia stato interpellato anche per un semplice consulto, la Cassazione ha elaborato il seguente principio di diritto:

In tema di responsabilità professionale, il medico che, sia pure a titolo di consulto, accerti l’esistenza di una patologia ad elevato ed immediato rischio di aggravamento, in virtù della sua posizione di garanzia ha l’obbligo di disporre personalmente i trattamenti terapeutici ritenuti idonei ad evitare eventi dannosi ovvero, in caso d’impossibilità di intervento, è tenuto ad adoperarsi facendo ricoverare il paziente in un reparto specialistico, portando a conoscenza dei medici specialistici la gravità e urgenza del caso ovvero, nel caso di indisponibilità di posti letto nel reparto specialistico, richiedendo che l’assistenza specializzata venga prestata nel reparto dove il paziente si trova ricoverato, specie laddove questo reparto non sia idoneo ad affrontare la patologia riscontrata con la necessaria perizia professionale

La Corte di Cassazione, conseguentemente, rigettava il ricorso.

Il caso in esame risulta essere quid pluris, oltre agli strumenti offerti dalla dottrina, per far comprendere quelli che sono i limiti della posizione di garanzia di una struttura sanitaria, dei medici, dei paramedici e, più in genere, di tutti i portatori, ex lege, di una posizione di garanzia nei confronti dei pazienti, volta alla tutela della salute contro qualsiasi pericolo che ne minacci l’integrità.

Sul piano normativo, l’obbligo di garanzia si fonda sull’Art 40 Cod. Pen., secondo cui, non impedire un evento che si ha l’obbligo di impedire equivale a cagionarlo.

Il fondamento di questa disposizione risiede nei principi solidaristici che impongono una tutela rafforzata e privilegiata di determinati beni, non essendo i titolari in grado di proteggerli adeguatamente, attribuendo a determinati soggetti (i garanti) la responsabilità sull’integrità di tali beni (Artt. 2-32-41 Cost.).