Responsabilità dell’istituto scolastico pubblico o privato
- Responsabilità della scuola
- Responsabilità dell’insegnante
- Infortunio scolastico
- Autolesione
Infortuni in ambito scolastico
Responsabilità dell’istituto scolastico pubblico o privato: l’esuberanza dei bambini e dei ragazzi, spesso accompagnata dall’inadeguata attenzione degli adulti che dovrebbero vigilare sulla loro incolumità, portano spesso a dover affrontare infortuni, più o meno gravi, che avvengono in ambito scolastico, siano essere strutture pubbliche o private.
I minori, proprio perché non hanno ancora raggiunto la maturità sufficiente per autoregolarsi pienamente, vengono affidati, dalla legge, alle cure di genitori, tutori, o persone incaricate di educarli.
In relazione all’ambito scolastico, che qui ci interessa, tali soggetti sono incaricati di vigilare affinché i minori non causino danni a terzi o a loro stessi.
In altre parole, la legge stabilisce una sorta di presunzione di responsabilità a carico di insegnanti e tutori per non aver esercitato correttamente il loro ruolo educativo.
Questa presunzione si fonda sull’attribuzione di una responsabilità:
- per non avere adeguatamente vigilato sul comportamento del minore (c.d. culpa in vigilando)
- per non avere svolto in modo adeguato i propri compiti educativi (c.d. culpa in educando)
Tale presunzione è superabile unicamente laddove si riesca a dimostrare di non avere potuto impedire il fatto e che il danno si sarebbe verificato comunque anche nel caso in cui il genitore/insegnante avesse tenuto la massima vigilanza sul minore.
L’autolesione
Fattispecie con risvolti differenti è quella dell’infortunio che il minore subisce non per colpa di terzi, ma per il fatto proprio (ad esempio, una caduta all’interno della palestra della scuola).
In questi casi, si ritiene che dei danni subiti dal minore debbano rispondere l’insegnante unitamente al Ministero dell’Istruzione.
Questa circostanza ha delle conseguenze rilevanti.
In particolare, il danneggiato (che vista la minore età dovrà comunque richiedere il risarcimento tramite il genitore o il tutore) potrà limitarsi ad affermare che l’insegnante non ha correttamente vigilato, mentre sarà compito di quest’ultimo dimostrare di avere utilizzato la necessaria diligenza.
Lo Studio Legale De Nina & Partners assiste il danneggiato nella delicata pratica risarcitoria, a partire dalla fase stragiudiziale sino alla proposizione della eventuale domanda giudiziale.